Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente
Art. 4 — Istituzione di nuovi enti
Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico puo' essere istituito o riconosciuto se non per legge.
Testo vigente dal 2 aprile 1975
