Art. 23
[1]Nei capoluoghi di provincia dove gia' esistono regolarmente costituiti enti od istituti per case popolari questi, con decreto del Ministro pei lavori pubblici, sono riconosciuti come istituti autonomi provinciali conservando le eventuali sezioni per case economiche od assumendo la denominazione di cui al comma secondo dell'art. 22.
[2]Il Ministro pei lavori pubblici puo' altresi' riconoscere, con suo decreto, come sezioni dell'Istituto provinciale gli enti od istituti per case popolari esistenti in altri comuni della provincia, ed eventuali sezioni per case economiche. Possono invece detti enti od istituti essere messi in liquidazione coatta mediante Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro, quando non abbiano sufficienti attivita' per far fronte ai loro impegni. Ed in tal caso sono applicabili le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1274.
[3]Col decreto di costituzione o di riconoscimento degli istituti provinciali si provvede anche all'approvazione del nuovo statuto organico il quale, salvo gli emendamenti o le aggiunte necessarie in rapporto alle particolari esigenze locali e condizioni di ciascuno istituto, deve riportare le norme di uno statuto-tipo che e' emanato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici.
[4]Il riconoscimento delle gestioni speciali di cui all'ultimo comma dell'art. 22, e' dato con decreto Reale su proposta del Ministro pei lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, ed importa l'estensione alle gestioni stesse, a tutti gli effetti, delle disposizioni riguardanti gli istituti autonomi provinciali per le case popolari, in quanto applicabili.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva