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Il riposo settimanale degli addetti alla produzione e vendita di pane deve coincidere con la domenica ed in tale giorno deve essere osservata la chiusura dei panifici e dei negozi di vendita del pane. I prefetti, sentite le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali del settore, potranno disporre che in determinati Comuni la giornata di riposo e conseguente chiusura dei forni e dei negozi di vendita di pane avvenga in altro giorno della settimana.

Testo in vigore dal 8 agosto 1966 al 21 agosto 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;611~art1 · fonte del testo