Il commesso che sostituisce l'ufficiale giudiziario mancante ne assume tutti gli obblighi e percepisce per la durata della sostituzione i proventi e la percentuale sui crediti recuperati dallo Stato sui campioni civili, penali ed amministrativi che spetterebbero all'ufficiale giudiziario. Non spetta al commesso l'indennita' supplementare, ne' la somma di cui all'art. 9 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 380.

Testo vigente dal 30 giugno 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-06-03;331~art5 · fonte del testo