Salvo il disposto dell'art. 90 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, negli uffici presso i quali presta servizio un solo ufficiale giudiziario, qualora questi per qualsiasi motivo manchi, ne esercita le funzioni il commesso addetto all'ufficio o, nel caso che i commessi siano due o piu', quello designato dal capo dell'ufficio. Il primo presidente della Corte di appello puo' applicare, a preferenza delle persone indicate nell'art. 92 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, presso qualsiasi ufficio del distretto per esercitarvi le funzioni dell'ufficiale giudiziario mancante, un commesso che ne faccia istanza. La durata della applicazione non puo' essere inferiore a due mesi e di essa deve essere data notizia al Ministero di grazia e giustizia.
Testo vigente dal 30 giugno 1949
