L'aggio ai rivenditori dei generi di monopolio di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e' elevato al 9,5 per cento dalla data di entrata in vigore della presente legge e al 10 per cento dal 1› gennaio 1993. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, sono modificate nel modo seguente:
- a)sigarette 55,28 per cento;
- b)sigari e sigaretti naturali 22,28 per cento;
- c)sigari e sigaretti altri 46,28 per cento;
- d)tabacco da fumo 54,28 per cento;
- e)tabacco da masticare 25,28 per cento;
- f)tabacco da fiuto 25,28 per cento. Dal 1› gennaio 1993 le aliquote di cui al comma 2 sono modificate nel modo seguente:
- a)sigarette 54,78 per cento;
- b)sigari e sigaretti naturali 21,78 per cento;
- c)sigari e sigaretti altri 45,78 per cento;
- d)tabacco da fumo 53,78 per cento;
- e)tabacco da masticare 24,78 per cento;
- f)tabacco da fiuto 24,78 per cento. All'onere derivante dai commi 1, 2 e 3, valutato in ragione di lire 110 miliardi per l'anno 1992 e di lire 165 miliardi per l'anno 1993, si provvede, in deroga a quanto disposto all'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, con decreto del Ministro delle finanze mediante aumento di lire 2.500 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita fino a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale e di lire 5.000 a chilogrammo convenzionale del prezzo di vendita al pubblico delle sigarette con prezzo di vendita superiore a lire 110.000 a chilogrammo convenzionale.
Testo vigente dal 14 febbraio 1992
