Art. 39-septies — Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori
(( L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n, 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.
Testo vigente dal 1 aprile 2010, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva