Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1734, l'art. 3 ed il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1480. E' abrogata altresi' ogni disposizione di legge speciale contraria alla presente legge.
Testo vigente dal 15 novembre 1954
