Art. 29
Le disposizioni contenute nell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, modificato dalla legge 8 luglio 1949, n. 464, dalla legge 17 febbraio 1950, n. 53, e dalla legge 13 ottobre 1950, n. 908, sono sostituite dalla presente legge. La legge 8 agosto 1957, n. 776, e' abrogata. Restano in vigore le disposizioni contenute nel penultimo comma, dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562,
Testo vigente dal 13 giugno 1961
