Il sinistro e' costituito dalla perdita totale o parziale del credito. Il suo ammontare e' liquidato con il procedimento, le modalita' ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Testo vigente dal 31 dicembre 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art6 · fonte del testo