((La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere, quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore del credito stesso. Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento)).

Testo vigente dal 5 gennaio 1958

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Che cosa è cambiato dal 5 gennaio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1953 al 5 gennaio 1958. 42 parole tolte, 87 parole aggiunte.

aggiunto: La quota di garanzia assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'art. 1 della, presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non puo' superare, in ogni caso, l'85 per cento del valore del credito concesso dalla impresa esportatrice. Per ogni singolo rischio deve essere tolto: lasciata, in ogni caso,aggiunto: , quindi, lasciata a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore tolto: complessivo del credito. La quota complessiva di garanzia dello Stato non puo' superare il 70 per cento del valore del credito che da' origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate aggiunto: del credito stesso. Per la garanzia relativa alla clausola del " prezzo fisso " le variazioni di costi contenute nei limiti del 3 per cento devono, essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientreranno nella garanzia concessa fino ad un massimo del 10 per cento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-12-22;955~art5 · fonte del testo