Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrispondera' al Mediocredito, con decorrenza dal 1 luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art18 · fonte su Normattiva