Allo scopo di porre gli istituti in condizione di praticare il tasso d'interesse di cui al precedente articolo 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, corrispondera' agli istituti stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza fra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso che l'istituto pratica per operazioni similari e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso stabilito, ai sensi dell'articolo 3. Tale contributo decorre dalla data di stipulazione del contratto. In caso di estinzione anticipata del mutuo ovvero di fallimento dell'impresa mutuataria, l'erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di estinzione e dalla data del riparto finale dell'attivo.

Testo vigente dal 17 dicembre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1063~art4 · fonte su Normattiva