In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 28 luglio 1961
In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.
Testo vigente dal 28 luglio 1961
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art35 · fonte su Normattiva