Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato. ((Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo. Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma. L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 dicembre 1964, n.1404

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La L. 18 dicembre 1964, n.1404 ha disposto (con l'art. 2) che la presente modifica ha effetto con decorrenza dall'esercizio 1963-64.

Testo vigente dal 31 dicembre 1964

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art31 · fonte su Normattiva