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Il direttore partecipa alle riunioni del comitato di gestione al quale puo' proporre l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; e' incaricato di eseguirne le delibere; sovraintende alle attivita' degli uffici ed esercita i poteri delegati dal comitato di gestione al quale riferisce. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero. La carica del direttore e' incompatibile con altre attivita'.
Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998
