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Il fondo di dotazione della sezione e' di lire 20 miliardi e sara' costituito utilizzando fino alla concorrenza di detto ammontare le attivita' di cui al precedente articolo 12. Gli utili della gestione saranno destinati a riserva. La sezione provvede alle spese di gestione ed al pagamento degli indennizzi con le residue attivita' di cui al precedente articolo 12, con i mezzi derivanti dalla riscossione dei premi, con gli introiti derivanti da recuperi a fronte di indennizzi corrisposti, con i mezzi provenienti dall'investimento del fondo di dotazione, nonche' con le riserve. Il fondo di dotazione, le attivita' di cui al precedente terzo comma e le riserve sono tenuti presso la tesoreria centrale dello Stato in conto corrente fruttifero o investiti in buoni ordinari del Tesoro, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ad eccezione delle somme necessarie allo svolgimento dell'attivita' corrente della sezione che, entro i limiti autorizzati dal Ministero del tesoro, possono essere tenute presso aziende ed istituti di credito. In caso di insufficienza di fondi, di cui al terzo comma del presente articolo, da destinare al pagamento degli indennizzi, la sezione puo' anticipare, nell'attesa che diventi operativa la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3 della legge, le somme occorrenti sino al 50 per cento dell'ammontare del fondo di dotazione. 9 Gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia statale di cui al precedente comma graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1977 e per quelli successivi e da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. Il Tesoro dello Stato e' surrogato nei diritti dei creditori verso il debitore in conseguenza dell'operativita' della suddetta garanzia statale. 9

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1985, n. 59

9

La L. 2 marzo 1985, n. 59 ha disposto 8con l'art. 1) che "il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' incrementato della somma di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984. In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 100 miliardi e' interamente utilizzabile per il pagamento degli Indennizzi".

Testo in vigore dal 12 marzo 1985 al 28 febbraio 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1977

1977oggi
  1. 28 maggio 1998 — oggiabrogatoper 28 anni
  2. 1 gennaio 1994 — 28 maggio 1998per 4 anni
  3. 14 marzo 1988 — 1 gennaio 1994per 6 anni
  4. 1 gennaio 1987 — 14 marzo 1988per un anno
  5. 28 febbraio 1986 — 1 gennaio 1987per 10 mesi
  6. 12 marzo 1985 — 28 febbraio 1986per 12 mesi
  7. 1 gennaio 1985 — 12 marzo 1985per 2 mesi
  8. 19 novembre 1983 — 1 gennaio 1985per un anno
  9. 4 maggio 1983 — 19 novembre 1983per 7 mesi
  10. 30 aprile 1983 — 4 maggio 1983per 4 giorni
  11. 27 maggio 1977 — 30 aprile 1983testo originarioper 6 anni

urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art13 · fonte su Normattiva