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Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

  • 1)mancata riscossione derivante da:
  • a)guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;
  • b)evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;
  • c)moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;
  • d)nazionalizzazione dell'impresa debitrice;
  • e)atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;
  • 2)mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato;
  • 3)sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilita' di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;
  • 4)difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;
  • 5)distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere a) e b) del precedente numero 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilita' di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita; di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;
  • 6)escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;
  • 7)nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorita' straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita' o eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorita' straniera;
  • 8)aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso";
  • 9)mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;
  • 10)mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;
  • 11)variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;
  • 12)mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del numero 1) del presente articolo nonche' di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorita' straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita'. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), e' che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una societa' di revisione autorizzata ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art14 · fonte su Normattiva