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In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione e' autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purche' detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attivita' ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali. Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni.
Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998
