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I riscontri e le anticipazioni di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, non potranno eccedere l'85 per cento del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero. Gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dovranno partecipare al finanziamento delle operazioni, assumendo a proprio carico una quota non inferiore al 15 per cento dell'intervento del Mediocredito centrale.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 30 luglio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art20 · fonte su Normattiva