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Il Mediocredito centrale, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, puo' effettuare operazioni finanziarie con gli istituti e le aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti ed istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziari esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art21 · fonte su Normattiva