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Allo scopo di contribuire a coprire la differenza tra il tasso delle operazioni di finanziamento previste dall'articolo 18 ed il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni passive effettuate dal Mediocredito centrale a norma dell'articolo 21, il Ministero del tesoro potra' corrispondere al Mediocredito centrale un contributo la cui misura sara' stabilita con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998
