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In estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, il Mediocredito centrale, su autorizzazione del Ministro per il tesoro, potra' corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e lavori, un contributo agli interessi, la cui misura sara' fissata dal Ministro per il tesoro, secondo le modalita' previste al quarto comma dell'articolo 18 della presente legge. Con le stesse modalita' e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potra' altresi' corrispondere:

  • a)un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonche' ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della presente legge;
  • b)un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, limitatamente ai crediti nascenti dalle operazioni previste alle lettere a), b), c), f) e n) del precedente articolo 15, che detti istituti ed aziende di credito siano autorizzati ad effettuare per durate superiori a 18 mesi.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 30 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art24 · fonte su Normattiva