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Ai fini del coordinamento tra il limite assumibile per garanzie assicurative di cui al precedente articolo 17, lettera b), e le disponibilita' finanziarie del Mediocredito centrale, a partire dall'anno finanziario 1978, con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato e' stabilito l'importo da destinare al Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di finanziamento delle esportazioni con pagamento differito. Eventuali ulteriori conferimenti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale saranno fissati con legge a seguito della presentazione del piano previsionale di cui al successivo articolo 28.

Testo in vigore dal 27 maggio 1977 al 28 maggio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art25 · fonte su Normattiva