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E' data facolta' al Comando generale della Regia guardia di finanza di determinare di volta in volta i limiti di anzianita' entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali di ogni grado e le guardie per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianita', nonche' i limiti entro i quali debbono trovarsi compresi i sottufficiali per poter essere ammessi agli esperimenti od esami d'avanzamento a scelta.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art14 · fonte del testo