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[1]Per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e delle guardie e' decisivo il giudizio di maggior grado.
[2]Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al comandante generale del Corpo.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025
