Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e delle guardie e' decisivo il giudizio di maggior grado.

[2]Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al comandante generale del Corpo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art17 · fonte del testo