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[1]I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualita' morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le attribuzioni del grado superiore, abbiano reso servizi di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualita' professionali, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esperimenti od esami e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianita'.

[2]Tale avanzamento puo' essere conseguito dai sottufficiali e dai militari di truppa entro il limite massimo di un trentesimo dei posti vacanti annualmente nel grado da attribuire, sempre che vi siano posti disponibili in organico. Inoltre i sottufficiali dovranno aver raggiunto la meta' del proprio ruolo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 27 febbraio 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art18 · fonte del testo