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[1]I musicanti prime e seconde parti sono tratti mediante concorso per esami, osservate le norme stabilite dal regolamento.

[2]Tutti gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo non superiore a tre mesi di esperimento nella banda.

[3]Compiuto questo con buon esito, essi sono trasferiti in servizio effettivo nella banda col grado minimo previsto per la parte da coprire, fatta eccezione per quelli provenienti dai musicanti in servizio o in congedo delle Forze armate dello Stato, i quali possono essere assunti sin dall'inizio dell'esperimento col maggior grado eventualmente gia' rivestito, purche' previsto per la relativa parte.

[4]Durante l'esperimento, agli aspiranti ai quali non sia da conferire il grado gia' rivestito viene attribuito quello di guardia col trattamento corrispondente, salvi i benefici concessi ai musicanti effettivi del medesimo grado.

[5]I nuovi arruolati devono contrarre la ferma stabilita per i militari del servizio ordinario del Corpo, salvo ad esserne prosciolti ove l'esperimento abbia esito negativo.

Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-07;913~art21 · fonte del testo