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Il Governo del Re, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, e' autorizzato a pubblicare il testo unico delle leggi e dei decreti legislativi riguardanti l'ordinamento della Regia guardia di finanza, con facolta' di coordinare fra loro le varie disposizioni, di porle in armonia con le altre leggi e decreti legislativi e di apportarvi modificazioni di forma, di denominazione e di intitolazione rese indispensabili dalla riunione e dal coordinamento o necessarie per togliere antinomie, duplicazioni e sovrapposizioni.
Testo in vigore dal 28 giugno 1937 al 9 maggio 2025
