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Fatto salvo l'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, la Banca d'Italia puo' richiedere alle societa' esercenti attivita' bancaria e alle societa' ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o attraverso societa' controllate o fiduciarie ovvero attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Banca d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. Le notizie di cui ai precedenti commi possono essere richieste anche a societa' ed enti stranieri. La Banca d'Italia informa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa delle richieste che interessano societa' ed enti con titoli quotati in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto.

Testo in vigore dal 18 giugno 1985 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art10 · fonte su Normattiva