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L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10 e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a 30 giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a 30 giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni. art=11;

Testo in vigore dal 18 giugno 1985 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art11 · fonte su Normattiva