L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, e' sostituito dal seguente: "ART. 8 - Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa. Le societa' e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti. La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio, anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditivita'. Puo' inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della societa' emittente sia certificato a norma dell'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le societa' e gli enti di diritto estero la Commissione puo' riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa puo' essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investitori, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente. La Commissione determina in via generale le modalita' di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicita', i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalita' di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla societa' o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalita' di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli gia' quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione puo' concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte. I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione puo' avvalersi dei poteri previsti dall'articolo 3, lettera c), sub articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216. La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della societa' emittente o in altri casi di particolare gravita'. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze. La Commissione delibera l'ammissione dei titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto. Essa delibera altresi', con il regolamento di cui al quarto comma del presente articolo, i requisiti per l'ammissione alla quotazione delle azioni per le quali la legge prevede la quotazione di diritto e delibera inoltre la sospensione e la revoca di tale quotazione. Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine. La Commissione puo' respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiene l'ammissione contraria all'interesse del pubblico. I titoli emessi dalle regioni, dalle province e dai comuni, nonche' da loro aziende e consorzi, sono ammessi a quotazione con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Commissione e, per i titoli emessi dalle province e dai comuni, nonche' da loro aziende e consorzi, sentito altresi' il competente organo regionale di controllo sugli enti locali. I titoli emessi da Stati esteri o da enti internazionali sono ammessi a quotazione con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, sentita la Commissione. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai titoli emessi da societa' o enti soggetti alla legislazione di uno Stato membro delle Comunita' europee ovvero da enti soggetti all'ordinamento comunitario". Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, nell'ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee, competenti all'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. E' abrogato l'articolo 13 della legge 20 marzo 1913, n. 272.
Testo vigente dal 18 giugno 1985
