Dopo l'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' aggiunto il seguente articolo: "ART. 5-bis. - L'omissione delle comunicazioni di cui ai precedenti articoli 4-bis e 5 e' punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni; la stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con ritardo superiore a trenta giorni; per le comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni; per le comunicazioni contenenti indicazioni false, se il fatto non costituisce reato piu' grave, si applica l'arresto fino a tre anni. Per la violazione dell'obbligo di alienazione previsto dal penultimo comma del precedente articolo 5, si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile".

Testo vigente dal 18 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art8 · fonte su Normattiva