Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e' aggiunto il seguente articolo: "ART. 4-bis. - Fatti salvi i precedenti articoli 3 e 4, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa puo' richiedere alle societa' con azioni quotate in borsa o ammesse alle negoziazioni nel mercato ristretto e alle societa' ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano direttamente o indirettamente, l'indicazione nominativa dei soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute, di altri dati a loro disposizione. Puo' altresi' richiedere agli amministratori una dichiarazione sulle societa' ed enti controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni o quote di societa' appartenenti a terzi sono tenute a comunicare alla Commissione, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. Le notizie di cui ai commi precedenti possono essere richieste anche a societa' ed enti esteri. La Commissione informa la Banca d'Italia delle richieste che interessano aziende ed istituti di credito".

Testo vigente dal 18 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-04;281~art6 · fonte su Normattiva