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Sono esentati dall'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo precedente ed all'art. 27, comma 3, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le societa' e gli enti del gruppo facenti capo ad una societa' o ad un ente tenuti alla redazione di un bilancio consolidato, qualora questi ultimi, o la persona fisica che li controlla, abbiano effettuato le comunicazioni medesime.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994
