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Il Ministero dei lavori pubblici, competente - a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 - ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, e' autorizzato a provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:
- a)ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- b)ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalita' artistiche e culturali. E' fatta salva la competenza dei soprintendenti ai monumenti o alle antichita' per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera a), e la competenza dei soprintendenti alle gallerie o alle antichita' per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera b).
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 10 dicembre 1994
