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Ai progetti delle opere di cui alle lettere a) e b) dello articolo 1 e alla scelta delle modalita' della loro esecuzione, il competente organo del Ministero dei lavori pubblici provvedera' di intesa con la soprintendenza competente. Per gli edifici non statali di interesse artistico o storico valgono le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, con le modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552. L'assunzione in via definitiva, totale o parziale, della spesa a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1552, e' disposta dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per la pubblica istruzione. Analogamente si procedera' per il recupero della spesa, a norma dell'articolo 17 della legge 10 giugno 1939, n. 1089.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 10 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1968-03-14;292~art2 · fonte del testo