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Saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che in tal caso assumera' la relativa spesa, i lavori o la parte dei lavori previsti nella lettera a) del precedente articolo 1, qualora rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico o, sotto tale profilo, richiedano interventi tecnici specializzati o, nella progettazione o nell'esecuzione, particolari cautele.
Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 10 dicembre 1994
