Il terzultimo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dai seguenti: "Il Ministro del tesoro stabilira', con propri decreti, le caratteristiche dei titoli, il tasso di interesse e le modalita' relative alla consegna ed al collocamento dei titoli medesimi presso gli istituti di credito di diritto pubblico. Stabilira' altresi', con decreto da emanare entro il 30 giugno 1985, il piano e le modalita' di ammortamento. Il tasso di interesse non potra' essere inferiore ai due terzi del tasso ufficiale di sconto".

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;135~art6 · fonte su Normattiva