L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e' sostituito dal seguente: "Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-05;135~art7 · fonte su Normattiva