Gli avvocati possono presentare esclusivamente candidature individuali. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilta', entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art8 · fonte su Normattiva