La propaganda elettorale e' svolta nel rispetto delle norme deontologiche. E' comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di piu' candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalita' di presentazione delle candidature di cui all'articolo 8. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non e' svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art7 · fonte su Normattiva