Art. 1 — Attribuzione della qualifica di magistrato di Corte d'appello
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I magistrati di tribunale, compiuti undici anni dalla promozione a tale qualifica, sono sottoposti alla valutazione dei Consigli giudiziari ai fini della nomina a magistrati di Corte d'appello. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla nomina, previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacita' del magistrato e sulla attivita' svolta nell'ultimo quinquennio. La nomina produce effetti giuridici ed economici secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita', con decorrenza dal giorno in cui il magistrato di tribunale ha compiuto undici anni dalla promozione a tale qualifica. Ai fini dell'anzianita' di cui innanzi, e' valutato anche il servizio eventualmente prestato come magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o della Giustizia militare. Per i magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, il parere di cui al secondo comma e' emesso dal Consiglio di amministrazione, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati appartengono. Per esprimere il parere anzidetto il Consiglio di amministrazione sara' composto, oltre che del presidente, dei soli membri che rivestono la qualita' di magistrato. Per gli altri magistrati non addetti ad uffici giudiziari e per quelli in servizio all'estero il parere e' emesso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Roma, previo rapporto informativo dei capi degli uffici ai quali i magistrati sono addetti. Per la nomina a magistrato di Corte d'appello e' necessario che almeno cinque anni di attivita' del magistrato siano compiuti negli uffici giudiziari anche se non ininterrottamente. La disposizione di cui al comma precedente non si applica per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 novembre 1969, n. 927
3La L. 7 novembre 1969, n. 927 ha disposto (con l'articolo unico) che "Le scadenze dei termini previsti dall'articolo 33, primo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 570, sono fissate alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1970 al 28 luglio 2006
