Art. 12 — Ordine di collocamento in ruolo
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Ai fini della applicazione delle norme contenute nel precedente articolo, in caso di pari anzianita', il collocamento in ruolo avviene nel seguente ordine: magistrati vincitori del concorso per esame; magistrati dichiarati promuovibili per merito distinto; magistrati dichiarati promuovibili per merito semplice; magistrati favorevolmente valutati ai sensi della presente legge.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006
