Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello

Art. 5 — Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello

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((Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:

  • 1)presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;
  • 2)pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture)). Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura puo' chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

Testo in vigore dal 25 ottobre 1989 al 28 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1966 al 25 ottobre 1989. 16 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.

Possono essere conferiti ai magistrati di tolto: Corte di appello aggiunto: corte di appello, gli uffici direttivi di:

1) presidente dei tribunali tolto: e aggiunto: ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;

2) pretore nelle preture tolto: alle quali sono assegnati magistrati di Corte di appello con funzioni direttive aggiunto: aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture. Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura puo' chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art5 · fonte del testo