Art. 5 — Conferimento di uffici direttivi ai magistrati di Corte d'appello
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((Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:
- 1)presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;
- 2)pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture)). Per la destinazione alle predette funzioni, il Consiglio superiore della magistratura puo' chiedere il parere ai competenti Consigli giudiziari.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1989 al 28 luglio 2006
