Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello

Art. 6 — Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →

I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.

Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art6 · fonte su Normattiva