Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Art. 6 — Prosecuzione nelle funzioni precedenti la nomina
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I magistrati di Corte di appello che, per difetto di vacanza, non abbiano ancora ottenuto l'esercizio delle funzioni di appello, continuano ad esercitare le funzioni precedenti negli uffici ai quali sono addetti.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006
