Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte di appello
Art. 9 — Rinvio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006. Leggi il testo vigente →
Rimangono in vigore le disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, in quanto compatibili con quelle della presente legge.
Testo in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006
