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La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere e' espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purche' le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.
Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979
