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Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalita' della precedente, dopo due anni. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina ad aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.
Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979
