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Sono abrogati gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'articolo 7, terzo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, l'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, la legge 18 aprile 1962, n. 188. Sono altresi' abrogate tutte le altre disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Testo in vigore dal 18 giugno 1970 al 21 aprile 1979

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;357~art7 · fonte del testo